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Estero 04 Settembre 2026

Il peso delle pronunce della CEDU sul diritto interno

La disciplina nazionale degli accessi ispettivi e delle indagini bancarie presenta criticità rispetto a quella Ue. Il giudice deve tentare il coordinamento interpretativo o sollevare la questione ex art. 117 Cost.

La Corte EDU, con 4 sentenze emesse tra il 2025 e il 2026, ha rilevato criticità nella disciplina italiana degli accessi ispettivi e delle indagini bancarie rispetto all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), evidenziando la necessità di adeguate garanzie a tutela della riservatezza del contribuente. Con la sentenza 8.01.2026, causa Ferrieri e Bonassisa, la Corte ha rilevato che, pur disponendo gli Stati membri di un’ampia discrezionalità nell’accesso e nell’uso dei dati bancari, l’Italia non applica una normativa sufficientemente precisa nell’individuazione dei presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori, tale da prevenire abusi e arbitrarietà.La Corte EDU riconduce alla tutela della vita privata anche i dati fiscali e bancari del contribuente, quando la loro utilizzazione è idonea a incidere sulla relativa sfera personale. Un’ingerenza di tale natura, ai sensi dell’art. 8 CEDU, deve fondarsi su un’adeguata base legale, costituita da una disciplina sufficientemente precisa e accompagnata da garanzie procedurali. Nella sentenza Ferrieri e Bonassisa, la Corte ha rilevato l’ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti alle Autorità fiscali e l’assenza di adeguate garanzie, anche in ragione dell’orientamento della Cassazione che esclude l’obbligo di motivare, allegare ed esibire al contribuente l’autorizzazione alle indagini bancarie. Tale assetto, secondo la Corte EDU, determina una distanza non compatibile con...

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