Le criptovalute non sono soggette al corso forzoso (tipico della moneta legale) edil creditore non è obbligato ad accettarle in pagamento. Nel tempo, la giurisprudenza di merito si è occupata della questione relativa alla natura e qualificazione della valuta digitale, riconducendo le criptovalute nell'area dei beni giuridici immateriali quali le “cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 C.C.) a carattere fungibile (Tribunale di Firenze, Sezione Fallimentare, 21.01.2019, n. 18).
La diffusione delle criptovalute negli scambi commerciali, nei rapporti societari e nelle forme di investimento ha sollevato numerose problematiche e con esse la necessità di definire gli aspetti legati alla possibilità di assoggettamento a procedure esecutive. Sulla questione non ci sono ancora indicazioni giurisprudenziali precise, ma interpretazioni dottrinali propendono per ritenere che le criptovalute possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte del creditore, con alcune limitazioni legate al luogo di conservazione (hardware, software wallet o web wallet) e alla loro riconducibilità al debitore. In particolare, le valute virtuali possono esser oggetto di pignoramento:
- presso il debitore, nel caso siano conservate in un portafoglio elettronico (definito “wallet”) e le caratteristiche del wallet consentano di ricondurle univocamente al soggetto esecutato;
- presso terzi, purchè conservate in web wallet (attivabili online tramite appositi portali noti come wallet providers) e a condizione che il gestore della piattaforma sia in grado di identificarne il titolare.
L'assimilazione della criptovaluta alla moneta non avente corso legale (o alla moneta estera) consentirebbe anche il ricorso al procedimento monitorio.
