Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Agosto 2026
Il ponteggio deve essere “pensato” per lo specifico immobile
Con sentenza 31.07.2026, n. 29103 la Cassazione entra con decisione nel merito delle attività del Coordinatore di cantiere, sia in fase di progettazione che di esecuzione.
La sez. IV penale della Cassazione, con la sentenza n. 29103/2026, trattando di una caduta dall’alto che ha determinato un infortunio letale per un operaio che lavorava in quota, ha sovvertito la pronuncia della Corte d’Appello territoriale, che aveva assolto il Coordinatore.La Corte d’Appello aveva considerato corretto l’operato del CSE, attribuendo la responsabilità dell’infortunio a modifiche del ponteggio, attuate dal datore di lavoro, modifiche che erano state ritenute dal datore di lavoro stesso, necessarie per consentire di eseguire interventi di ripristino della parete del suddetto edificio.Nello specifico, l’operaio si era avvalso di un’inadeguata struttura precaria in tavole di legno, appoggiate sulle componenti metalliche esterne del ponteggio, per ridurre la distanza dal punto di ripristino, in quanto, in ragione dell’aggetto del balcone da trattare, risultava fuori sagoma rispetto al piano di calpestio delle pedane in ferro tra primo e secondo livello del ponteggio. L’attività sarebbe risultata particolarmente disagevole se eseguita dal piano di calpestio dell’impalcatura, ma la precarietà dell’apprestamento ha determinato la caduta al suolo del lavoratore.La Cassazione, a differenza della pronuncia in Appello, attribuisce senza indugio la responsabilità al Coordinatore per la sicurezza, poiché, se da un lato è vero che l’impalcato esistente era stato adeguatamente progettato e messo in opera e che la caduta è stata fortemente...