Dal 1.01.2017 è operativo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con il compito di coordinare l'attività di vigilanza degli ispettori del lavoro (un tempo dipendenti del Ministero) e quelli appartenenti agli istituti assicurativo-previdenziali (Inps e Inail), evitando così la duplicazione e la frammentazione degli interventi.
I controlli vengono pianificati e calendarizzati secondo una programmazione che generalmente tiene conto delle richieste pervenute nei singoli uffici, ma molto spesso può derivare anche da attività di coordinamento poste a livello regionale e nazionale, attraverso cui vengono individuati dei settori o dei fenomeni particolarmente “sensibili” (es. l'agricoltura per il caporalato o i cantieri edili per gli infortuni sul lavoro).
Per effettuare le verifiche, gli organi di vigilanza si avvalgono di un potere di accesso conferito dall'art. 8 D.P.R. 520/1955, in virtù del quale hanno la facoltà di visitare in ogni parte e a qualunque ora i laboratori e i cantieri di lavoro, nonché dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Non possono, invece, visitare i luoghi o i locali estranei all'esercizio dell'attività lavorativa, a meno che non vi sia il fondato sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di legge.
Da quanto sopra si evince che il personale ispettivo, senza alcun preavviso e senza necessità di uno specifico mandato, può...