Quanto alla sottoscrizione del precetto da parte di legale non munito di procura, è ben noto che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando di conseguenza irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto; allo stesso modo, è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del dominus è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale. Sicché l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo: se sottoscritto da avvocato che si dichiara difensore dell'istante...