Diritto del lavoro e legislazione sociale 02 Ottobre 2024

Il preposto deve sempre presenziare nel luogo di lavoro?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali torna sulla figura del preposto con l’interpello 30.09.2024, n. 4, fornendo nuovi chiarimenti.

In base alle previsioni dell’art. 2, c. 2, lett. e) D.Lgs. 81/2008, il preposto è quella figura “che sovraintende l’attività lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute ed esercitando un funzionale potere di iniziativa per fare rispettare tutte le cautele previste, in ragione delle competenze professionali acquisite e nei limiti dei poteri gerarchici che gli derivano dalla natura dell’incarico che gli è stato conferito”.Come si evince già dalla definizione normativa, il ruolo svolto da questo soggetto assume primaria importanza nell’organigramma della sicurezza sul lavoro e, pertanto, è interessato anche da numerosi dubbi interpretativi.Recentemente, la Camera di Commercio di Modena, che già lo scorso anno aveva avanzato istanza di interpello in relazione alla figura del preposto, ha proposto una nuova richiesta di chiarimenti in merito a tale figura nell’ambito di attività svolte in appalto e sub appalto.La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella sua risposta, ha ribadito quanto già rappresentato con l’interpello n. 5/2023, sopra menzionato, ricordando che “dal combinato disposto della normativa vigente in materia, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, sussistendo sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la...

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