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Diritto 19 Agosto 2021

Il principio di economicità nel Codice della Crisi

Il contenimento dei costi della procedura di liquidazione giudiziale garantisce il maggior soddisfacimento dei creditori.

Tra gli aspetti più innovativi del nuovo Codice della Crisi spicca la previsione di cui all’art. 6, che, oltre a tutelare la prededucibilità del compenso dei professionisti intervenuti, mira espressamente a contenere i costi delle procedure evitando che possano assorbire considerevolmente l’attivo, cosi da compromettere da un lato la salvaguardia della continuità aziendale, dall’altro il miglior soddisfacimento dei creditori. Con estrema chiarezza, la norma in esame nell’inquadrare i crediti dei professionisti meritevoli di tutela in quelli sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi e in quelli sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, precisa che gli stessi sono prededucibili nella misura del 75% del credito accertato a condizione che gli accordi siano stati omologati o che la procedura di concordato sia aperta. Queste sono le uniche condizioni necessarie affinché l’opera del professionista - il cui credito è comunque assistito da un privilegio di grado elevato (art. 2751-bis, n. 2, C.C.) - possa esser considerato di reale beneficio alla massa dei creditori, giustificando così un sacrificio delle aspettative di soddisfacimento dei creditori stessi. Infine, la norma in esame, nell’obiettivo di incentivare e valorizzare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, esclude dal suddetto vincolo i crediti a titolo di spese e...

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