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Diritto 29 Novembre 2021

Il principio di non contestazione

L’art. 115 c.p.c. prevede che il giudice, nella valutazione delle prove, ponga a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il principio di non contestazione, introdotto dall’art. 115, c. 1 c.p.c., così come modificato dall’art. 45 L. 69/2009 (efficace a decorrere da luglio 2009), secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, era in realtà già presente nella disciplina legale del processo, essendo esso “diritto vivente” derivato dall’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 761/2002) all’art. 167 c.p.c. e all’art. 416 c.p.c. In particolare, rilevava già la giurisprudenza che l’art. 167, nell’imporre al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta ”sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall’attore (c.d. fatti primari), rendeva la non contestazione di un fatto costitutivo un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che avrebbe dovuto astenersi da qualsivoglia ulteriore controllo probatorio del fatto non contestato, ritenendolo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti, rendendo inutile provare un fatto non controverso. Il convenuto (tanto più ora che...

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