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Diritto
08 Novembre 2022
Il principio di non contestazione nel processo civile
La mancata contestazione di un fatto che assume rilevanza giuridica ai fini della definizione della lite colloca tale fatto al di fuori del thema probandum ed esonera il giudice dalla verifica dell’esistenza della relativa prova.
L’art. 115 c.p.c., come modificato con L. 69/2009, ha recepito l’impostazione giurisprudenziale maggioritaria e ha introdotto l’onere di specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte: salvi i casi previsti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Tuttavia, perché possa ritenersi specifica, la contestazione deve contrastare il fatto dedotto dall’avversario con un altro fatto logicamente incompatibile con il primo o, ad esempio, con una difesa che appare seria e attendibile per la puntualità dei riferimenti richiamati. Si ritiene infatti del tutto irrilevante una contestazione eccessivamente generica, inidonea come tale a confutare quanto allegato dalla controparte.
In linea di massima occorre bilanciare il rispetto del contraddittorio con il principio di economicità del processo. Si ritiene pertanto che la parte che ha interesse a contestare un fatto debba farlo nella prima difesa utile. Di converso, il Giudice dovrà ritenere come non articolate le contestazioni che, pur essendo specifiche e dettagliate, siano sollevate al di fuori delle preclusioni processuali. In particolare, l’art. 183, c. 6, c.p.c. fissa come termine ultimo per la precisazione delle domande e delle eccezioni il deposito della memoria di cui al n. 1 della medesima disposizione...