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Diritto
11 Luglio 2022
Il principio di retroattività della legge in ambito tributario
Riflessioni in merito agli effetti ex tunc o ex nunc delle norme tributarie a seguito di alcune contraddittorie disposizioni contenute all’interno del "Decreto Semplificazioni".
Le modifiche alla determinazione della base imponibile Irap ex art. 10, c. 1, D.L. 73/2022 si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni. Quindi, per quei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’effetto retroattivo è in riferimento all’anno 2021.
Medesima estensibilità al passato è prevista, in materia di addizionale Ires, dal precedente art. 9, c. 2, che, al contrario, al comma 1, cancella la disciplina delle società in perdita sistemica, ma solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.
Pur trattandosi di provvedimenti favorevoli ai contribuenti, senza pertanto essere lesi gli elementi costitutivi del legittimo affidamento o della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione, la novella porta a riprendere alcune notazioni generali in merito alla decorrenza retroattiva delle norme, fattispecie che, sebbene ormai in gran parte ammessa in ambito tributario dalla giurisprudenza di legittimità, continua spesso ad ignorare alcuni aspetti fondamentali del diritto.
L'art. 2, c. 1, c.p., richiamando l’art. 25 della Costituzione, sancisce che “Nessuno può essere punito se non in forza ad una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Il successivo comma 2 concede tuttavia la retroattività della norma più favorevole al reo...