L'art. 36 C.C. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati; ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi.
Laddove l'insinuazione di un credito al passivo fallimentare provenga da uno studio associato, si presume l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio in oggetto, salva l'allegazione e la prova di un accordo tra gli associati che, in deroga al modello normativo previsto dall'art. 25, c. 1 D.Lgs. 96/2001, preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato che ha, in tal caso, natura personale e, quindi, privilegiata.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che l'appartenenza del creditore di una società, sottoposta a una procedura concorsuale, a un'associazione professionale che è stata costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività “[…] non può comportare di per sé - quale conseguenza automatica e indefettibile - la non applicabilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis C.C.” (Cassazione, sent. 20.04.2018, n. 9927). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno, in più di un'occasione, precisato che tale principio vige laddove il rapporto di prestazione d'opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista e il cliente. Infatti, in tale circostanza può ritenersi che il credito abbia per oggetto, principale o addirittura “solo” prevalente, la remunerazione di un'attività lavorativa di natura professionale, anche se, eventualmente, comprenda le spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (ex multis: Cassazione, sent. 22.10.2009, n. 22439; Cassazione, sent. 11.07.2013, n. 17027). In altre parole, il credito reclamato da un'associazione o da una società tra professionisti è assistito dal beneficio del privilegio ogniqualvolta si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale di cui il medesimo fa parte (Cassazione, sent. 31.03.2016, n. 6285).
