Un nuovo documento di ricerca dedicato alle novità legislative riguardanti la decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore previsto dall’art. 2477 c.c.
L’art. 2477 c.c. ha subito numerose modifiche che hanno disciplinato i controlli societari nelle S.p.A., nelle quali non è più possibile la nomina di un sindaco unico. Al contrario, è sempre possibile nelle S.r.l. la nomina, quale organo di controllo, del sindaco unico, invece del collegio sindacale. Soltanto nelle S.r.l, in alternativa alla nomina dell’organo di controllo, unipersonale o collegiale, è sempre prevista la possibilità di nominare un “revisore”.
L’art. 2477 c.c. ha subito modifiche, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi. Nello specifico si sono ridotti i limiti dimensionali previsti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l.: è infatti necessario che abbiano superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
ricavi di vendite e prestazioni pari a 4 milioni di euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.
L’obbligo cessa quando, per 3 esercizi consecutivi non è superato alcuno di tali limiti.
È stato previsto che, in caso di inerzia da parte dell’assemblea, il Tribunale possa provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, non solo su proposta di qualsiasi interessato, ma anche su segnalazione del conservatore del Registro...