Il medico radiologo, essendo tenuto alla diligenza specifica, non può limitarsi a una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma è tenuto ad attivarsi per ulteriori e più adeguati esami se ritenuti necessari.
La Cassazione civile, sez. III, 23.12.2022, n. 37728 ha precisato un suo precedente orientamento in materia di responsabilità medica, soffermandosi su importanti principi. La Corte territoriale aveva richiamato a sostegno della decisione un precedente della Corte di Cassazione, da cui aveva ritenuto di trarre l'asserto per cui il medico ecografista è tenuto alla corretta e diligente esecuzione dell'esame ecografico e alla corretta refertazione dell'immagine e non già alla prescrizione di ulteriori esami e terapie (p. 5 della sentenza di appello).
Invero, il precedente giurisprudenziale citato, per la Suprema Corte, è da intendere nel senso di non voler "esonerare il radiologo, in termini assoluti, dal consigliare ulteriori esami ed approfondimenti al paziente", avendo, invece, evidenziato che, in quello specifico caso, “i medici coinvolti si erano attenuti alle linee guida e in base ad esse avevano prescritto controlli ravvicinati", senza, quindi, poter essere destinatari di alcun addebito colposo.
È, infatti, obbligo del medico di rendere una diagnosi sulla base degli esami strumentali effettuati e, nel caso in cui tali esami non consentano, senza sua colpa, di avere ragionevoli certezze sull'effettiva condizione del paziente, di attivarsi per gli opportuni approfondimenti o indirizzare il paziente presso centri di specializzazione adeguati allo scopo. Pertanto, il medico radiologo, essendo, al pari...