È chiaro a tutti il diretto legame tra la qualifica di res iudicata e la decisione di un giudice, di fatto attribuendo all’istituto un effetto più o meno incisivo a seconda delle circostanze valutate dal giudice di merito. Nel caso di mancata risposta del giudice a una domanda giudiziale (ad esempio, quando l’attore chiede che sia accertata la responsabilità del conducente di un veicolo che ha tamponato la propria auto e di conseguenza il risarcimento del danno, ma il giudice provvede solo al primo quesito, senza esprimersi sulla domanda di risarcimento), la giurisprudenza di legittimità è uniformemente orientata nell’attribuire all’interessato una duplice scelta: far valere l’omissione in sede di gravame ex art. 346 c.p.c., o riproporre la domanda in separato giudizio.
Per quel che qui rileva, tuttavia, laddove la parte intenda far valere in appello il vizio di omessa pronuncia, sarà vincolato all’ottenimento di una statuizione in quell'unica sede, non potendo più successivamente riproporre autonoma domanda ex novo. La circostanza è rilevante poiché laddove anche il giudice di gravame ometta di statuire in merito alla domanda, la mancata impugnazione in sede di legittimità (peraltro da sollevare unicamente con motivo di ricorso ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.) integrerà il passaggio in giudicato sostanziale della sentenza che, però, risulterà...