RICERCA ARTICOLI
Lavoro 06 Aprile 2023

Il reale utilizzatore della prestazione nella diffida accertativa

Continuando a trattare la "cassetta degli attrezzi" dell’ispettore del lavoro, approfondiamo un aspetto della diffida accertativa, cioè lo strumento dotato di esecutività, che consente il recupero dei crediti da lavoro non onorati.

La diffida accertativa è strumento noto. Consente nell’ambito della verifica ispettiva di aiutare il lavoratore ad ottenere quanto dovuto e non pagato dal datore di lavoro. Ci soffermiamo su un aspetto forse non ancora del tutto conosciuto o valutato nelle sue conseguenze, vale a dire la possibilità di indirizzare la diffida accertativa non solo al datore di lavoro, ma anche all’utilizzatore finale della prestazione, che - sappiamo - per via di una serie di rapporti, siano essi di appalto, fornitura, subfornitura, distacco e persino per circostanze di fatto, può essere soggetto differente da colui che formalmente ha assunto ed ha alle dipendenze il lavoratore creditore. Già con la circolare 11.02.2011, n. 5, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire indicazioni al personale ispettivo circa la concreta applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale, aveva chiesto di dare notizia della diffida accertativa validata a tutti i responsabili in solido (committente, appaltatore e subappaltatore) al fine di agevolare l’eventuale attivazione di meccanismi di autotutela a disposizione dell’obbligato solidale (ad es. blocco dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti). La vera novità è data dall’art. 12-bis D.L. 76/2020 che ha integrato e modificato la disciplina dell’art. 12 D.Lgs. 124/2004: il comma 2 ora riporta che “la diffida trova altresì...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.