Il reato di false comunicazioni sociali ha come riferimento normativo l’art. 2621 C.C. per le società non quotate e l’articolo successivo (2622 C.C) per quanto riguarda le società quotate. Questi due articoli sono stati novellati dall’art. 9, L. 27.05.2015, n. 69. Si procederà ora a trattare la situazione delle società non quotate (art. 2621 C.C.), dal momento che le disposizioni dell’art. 2622 C.C. sostanzialmente le ricalcano.
La condotta sanzionata consiste nell’esposizione consapevole di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, o all’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore". I soggetti che possono compiere il reato sono: gli amministratori, i liquidatori, i direttori generali, i dirigenti amministrativi e finanziari (“direttori preposti alla redazione dei documenti contabili e societari”) e i sindaci. Altri soggetti, quali i revisori e professionisti in genere, possono incorrere nella medesima pena per concorso in reato (ex art. 110 c.p.).
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, i soggetti devono manomettere quelli che sono bilanci, relazioni o altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico; non risultano penalmente rilevanti le condotte che...