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Diritto 26 Agosto 2020

Il reato di frode nelle pubbliche forniture

Una nuova fattispecie che si aggiunge al lungo elenco dei reati presupposto della responsabilità 231 per le imprese impegnate in appalti, bandi e gare con la Pubblica Amministrazione.

Con il D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF, entrato in vigore il 30.07.2020, la frode nelle pubbliche forniture è stata inserita nell’art. 24 D.Lgs. 231/2001 ed è prevista dall’art. 356 c.p., che testualmente recita: “Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente” (medicinali, armamenti, ecc.). Nell’ambito di rapporti commerciali instaurati con la Pubblica Amministrazione, la condotta illecita può assumere connotazioni diverse: può concretizzarsi durante l’esecuzione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio, o ancora nel contesto di una pubblica fornitura. Alcuni esempi di condotte illecite possono trarsi dalle notizie più o meno recenti riportate dagli organi di stampa: si pensi alle forniture di materiali e attrezzature sanitari non conformi alle normative tecniche o in quantità inferiori rispetto a quelle pattuite durante l’emergenza sanitaria, alla realizzazione di opere utilizzando materiali scadenti per lucrare sulla differenza tra lo speso e l’incassato, ecc. La fattispecie di frode nelle pubbliche forniture non va confusa con altre simili, ossia con i reati di...

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