Una nuova fattispecie che si aggiunge al lungo elenco dei reati presupposto della responsabilità 231 per le imprese impegnate in appalti, bandi e gare con la Pubblica Amministrazione.
Con il D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF, entrato in vigore il 30.07.2020, la frode nelle pubbliche forniture è stata inserita nell’art. 24 D.Lgs. 231/2001 ed è prevista dall’art. 356 c.p., che testualmente recita: “Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente” (medicinali, armamenti, ecc.). Nell’ambito di rapporti commerciali instaurati con la Pubblica Amministrazione, la condotta illecita può assumere connotazioni diverse: può concretizzarsi durante l’esecuzione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio, o ancora nel contesto di una pubblica fornitura. Alcuni esempi di condotte illecite possono trarsi dalle notizie più o meno recenti riportate dagli organi di stampa: si pensi alle forniture di materiali e attrezzature sanitari non conformi alle normative tecniche o in quantità inferiori rispetto a quelle pattuite durante l’emergenza sanitaria, alla realizzazione di opere utilizzando materiali scadenti per lucrare sulla differenza tra lo speso e l’incassato, ecc.
La fattispecie di frode nelle pubbliche forniture non va confusa con altre simili, ossia con i reati di...