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Diritto 20 Aprile 2020

Indebita compensazione delle imposte

Si registra di frequente la condotta fraudolenta di soggetti che creano ad arte crediti fittizi da utilizzare in compensazione. Le indebite compensazioni, se superiori a una determinata soglia annua, assumono rilevanza penale.

Attraverso l'istituto della compensazione è possibile procedere all'estinzione di debiti tributari mediante l'utilizzo di crediti della stessa natura. La peculiarità è che l'estinzione avviene senza che il debitore proceda all'esborso di alcuna somma di danaro. Configurabilità del reato - Il reato, di natura istantanea, si configura quando, anche in momenti diversi, si procede, nello stesso periodo d'imposta, alla compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, la cui somma sia superiore al limite previsto. Irrilevante per la configurabilità del reato è la diversa modalità di compensazione del credito. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, il reato si concretizza sia nel caso di compensazione verticale (crediti e debiti appartenenti alla medesima imposta) che nel caso di compensazione orizzontale (crediti e debiti appartenenti a imposte diverse). Differenza tra credito inesistente o non spettante - È inesistente, come sancito all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici e formali delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Esempio tipico è l'utilizzo di un credito Iva derivante da fatture per operazioni inesistenti, la cui fittizietà non è rinvenibile attraverso i normali controlli...

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