Si registra di frequente la condotta fraudolenta di soggetti che creano ad arte crediti fittizi da utilizzare in compensazione. Le indebite compensazioni, se superiori a una determinata soglia annua, assumono rilevanza penale.
Attraverso l'istituto della compensazione è possibile procedere all'estinzione di debiti tributari mediante l'utilizzo di crediti della stessa natura. La peculiarità è che l'estinzione avviene senza che il debitore proceda all'esborso di alcuna somma di danaro.
Configurabilità del reato - Il reato, di natura istantanea, si configura quando, anche in momenti diversi, si procede, nello stesso periodo d'imposta, alla compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, la cui somma sia superiore al limite previsto. Irrilevante per la configurabilità del reato è la diversa modalità di compensazione del credito. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, il reato si concretizza sia nel caso di compensazione verticale (crediti e debiti appartenenti alla medesima imposta) che nel caso di compensazione orizzontale (crediti e debiti appartenenti a imposte diverse).
Differenza tra credito inesistente o non spettante - È inesistente, come sancito all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici e formali delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Esempio tipico è l'utilizzo di un credito Iva derivante da fatture per operazioni inesistenti, la cui fittizietà non è rinvenibile attraverso i normali controlli...