Nessuna altra ipotesi di recesso legale, ossia disciplinato dalla legge e non dal contratto, sembra applicabile al preliminare di compravendita essendo norme previste per altre fattispecie.
Nel caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare il promissario acquirente può legittimamente rifiutarsi di stipulare la compravendita definitiva qualora risultasse che l’immobile sia privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipendesse da inerzia del Comune, nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore; poiché i predetti certificati sono essenziali, avendo l’acquirente interesse a ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale, nonché a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto e, cioè, la fruibilità e la commerciabilità del bene.
E, infatti, la clausola contenuta in un contratto preliminare di compravendita immobiliare che prevede l’assenza del certificato di agibilità non è sufficiente per considerare illegittimo il rifiuto del promittente acquirente a stipulare il contratto definitivo. Difatti, tale clausola non implica necessariamente una rinuncia da parte del promissario acquirente a ottenere dal promittente venditore il documento attestante l’agibilità dell’immobile compromesso in vendita, stante un obbligo generale del venditore a consegnare i documenti relativi “alla proprietà e all’uso della cosa venduta”, in base a quanto disposto...