Il regime fiscale della liquidazione delle società di persone
Il regime fiscale della liquidazione delle imprese individuali e delle società di persone contempla degli aspetti operativi non semplici in virtù della ricongiunzione ad unico periodo d’imposta dell’intero periodo di liquidazione.
La disciplina fiscale da raccordare alla liquidazione delle imprese individuali e delle società di persone viene legislativamente prevista all’art. 182, c. 2 Tuir per il quale testualmente: “Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale che deve essere redatto anche nei casi di cui all’art. 66 Tuir. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilanci, ovvero a norma dell’art. 66 se ne ricorrono i presupposti , salvo conguaglio in base al bilancio finale…”.
L’esposto elaborato normativo porta temporalmente a unitarietà tutto il periodo della liquidazione assumendolo ad unico periodo d’imposta e intervallandolo con periodi d’imposta intermedi che il legislatore connota come provvisori e, quindi, da saldare algebricamente nel bilancio finale di liquidazione, in ordine al quale la norma prevede un obbligo indistinto di redazione, anche nei confronti dei soggetti ammessi alla tenuta di scritture contabili semplificate e a determinare i redditi imponibili in raccordo con il regime fiscale delle imprese minori.
Ora poiché le...