Le regole per calcolare il credito d’imposta e le modalità operative per la corretta compilazione del quadro CR e del modello F24 a seguito del reintegro delle anticipazioni percepite.
L'art. 11 D.Lgs. 252/2005 stabilisce che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata. L'aderente può richiedere in qualsiasi momento un importo fino al 75% dei versamenti effettuati per le spese sanitarie relative a gravissime situazioni per sé, per il coniuge e per i figli. Su tale anticipazione il contribuente sconta una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Decorsi 8 anni di iscrizione, è altresì possibile richiedere un’anticipazione, sempre fino al 75%, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli, oppure fino al 30% per ulteriori e libere esigenze. In entrambi i casi tali anticipazioni scontano una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.Il contribuente che ha richiesto un’anticipazione al proprio fondo pensione può decidere, in qualsiasi momento, di reintegrare le somme, con un versamento in un’unica soluzione o con versamenti periodici. Fino al limite ordinario di deducibilità (per il 2025 pari a 5.164,57 euro) le somme versate trovano accoglimento nel quadro RP, al pari dei versamenti volontari. Oltre tale soglia, e solo se trattasi di reintegro di precedente anticipazione, scatta il meccanismo del credito d’imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione...