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Diritto
01 Marzo 2022
Il riconoscimento degli interessi di mora in giudizio
Dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi è pari a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disciplina degli interessi moratori è prevista dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, dove viene affermato il principio secondo cui, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
La qualificazione giuridica della domanda come obbligazione contrattuale, come tale generativa degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002, viene fatta dal Giudice di merito al momento del riconoscimento del titolo giudiziale. In sede esecutiva, dunque, qualora il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi comminati, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si deve ritenere che gli stessi siano stati liquidati al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. che ha portata generale rispetto alle disposizioni speciali previste dal D. Lgs. 231/2002. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere alla integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi...