Diritto privato, commerciale e amministrativo
04 Luglio 2026
Il riconoscimento del rimborso non si esegue con l’ottemperanza
Per Corte di Cassazione (sent. 27.01.2026, n. 1809) la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere per riconoscimento del rimborso, a opera dell’Agenzia delle Entrate, non consente di agire per l’ottemperanza di tale pronuncia.
Una società proponeva ricorso per ottenere l'ottemperanza, da parte dell'Agenzia delle Entrate, agli obblighi derivanti da una sentenza della C.T.P. con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del deposito, da parte dell'Amministrazione, di un atto di riconoscimento del diritto al rimborso di un'imposta di registro indebitamente versata.Sia la C.T.P. che la C.T.R. dichiaravano l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che la sentenza con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere non conteneva alcuna condanna o, comunque, alcuna specifica prescrizione da eseguire, ma solo, al più, un mero accertamento.Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione la quale, nel rigettare il ricorso della società contribuente, rilevava che nel caso oggetto d’esame non era intervenuta la mera rimozione del diniego al rimborso né una generica affermazione da parte della P.A. del diritto al rimborso, ma il riconoscimento espresso, proveniente da quest'ultima, del diritto al rimborso con indicazione della somma dovuta (15.065,05 euro), al quale era conseguita la sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere.Per effetto del riconoscimento eseguito con tali modalità e della conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, secondo la Corte di Cassazione è venuta meno la giurisdizione tributaria, rimanendo ravvisabile solo un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;...