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Lavoro
17 Aprile 2023
Il rimborso chilometrico ai rider che utilizzano mezzi propri
Il rimborso rappresenta un importante risparmio in termini di costo per l'azienda e le somme erogate ai dipendenti, corrispondenti ai costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro, non sono imponibili Irpef.
Con la risposta all’interpello 11.04.2023, n. 290, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso chilometrico spettante ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano la propria bicicletta o altro mezzo di trasporto per effettuare le consegne. L’indennità corrisposta ai rider, in particolare, è riferibile ai costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.
Il caso trae origine dalla richiesta di chiarimenti di un’azienda attiva nel settore del food delivery, caratterizzata da un modello organizzativo che prevede l'utilizzo del contratto di lavoro subordinato per l'assunzione dei rider. La società ha stipulato un accordo integrativo aziendale che prevede l'applicazione del Ccnl "Logistica, trasporto, Merci e Spedizione". Inoltre, il rapporto non prevede una sede di lavoro fisica ma un “luogo di lavoro”, in quanto si tratta di lavoratori in continuo movimento.
Ciò premesso, l'azienda istante chiede conferma all’Amministrazione Finanziaria che le somme rimborsate per l'utilizzo di mezzi di trasporto personale (bici, e-bike, scooter ecc.) durante le consegne non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, pertanto, non sono assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e...