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Lavoro 24 Marzo 2023

Il sindacalista licenziato

Il licenziamento comminato per ragioni legate all’attività sindacale del lavoratore costituisce un’ipotesi discriminatoria.

Il licenziamento discriminatorio costituisce una delle forme illegittime di recesso della parte datoriale. Esso si configura quando il provvedimento che pone fine al rapporto di lavoro sia determinato da caratteristiche personali del lavoratore, come: sesso; razza; lingua; religione; opinioni politiche; età; disabilità; salute. In quest’ultima fattispecie, tuttavia, la tutela nei confronti del lavoratore può venir meno qualora la malattia abbia superato il periodo di comporto previsto, oppure quando ne è derivata una scarsità di rendimento tale da provocare un danno al datore di lavoro. Al di là di queste particolari differenze, il tratto che accomuna le varie ipotesi elencate è il fatto che ognuna di esse si pone in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’ art. 3 della Costituzione. Per tale fattispecie il regime sanzionatorio si sostanzia nella reintegrazione o, in alternativa, nel pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità. Tra le molteplici ragioni che possono determinare il licenziamento discriminatorio, una è data dall’affiliazione di un lavoratore ad un’organizzazione sindacale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 2606/2023 che ha reintegrato sul posto di lavoro un dipendente che rivestiva la qualità di componente RSU. Quest’ ultimo aveva impugnato il licenziamento irrogatogli, adducendo...

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