RICERCA ARTICOLI
Diritto 11 Giugno 2020

Il termine di 90 giorni per presentare un nuovo concordato

L'art. 9 D.L. 23/2020 ha previsto una proroga di 6 mesi per l'esecuzione delle attività previste nell'ambito di una procedura concordataria.

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021, sono prorogati di 6 mesi. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23.02.2020, il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 161 L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis L.F. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini che, comunque, non può essere superiore a 6 mesi. Il debitore che ha ottenuto la concessione di tale termine può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di un'ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.