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Lavoro 04 Dicembre 2018

Il tramonto dei controlli audiovisivi difensivi


Come noto, la vecchia formulazione dell'art. 4 L. 300/1970 (la formulazione, cioè, anteriore alla riscrittura ad opera dell'art. 23 D.Lgs. 151/2015) vietava tout court l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, si era generalmente orientata nel senso che il divieto non trovasse applicazione nel caso in cui il controllo risultasse giustificato da esigenze “difensive”, quali quelle di tutela del patrimonio aziendale e più in generale di reprimere illeciti extralavorativi: in altri termini, la teoria del cd. “controllo difensivo” nasceva da una ritenuta necessità di temperamento, a fronte di gravi condotte delittuose, di un testo che, nel vietare l'uso di impianti di controllo a distanza, sembrava vietare qualunque forma di impiego di tali mezzi per finalità di sorveglianza sui lavoratori. Il tipo di logica giuridica sottesa a tal modo di ragionare non sembra poter essere seguito, a oggi, nel nuovo testo dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, come generato dall'art. 23 D.Lgs. 151/2015. Il nuovo testo dell'art. 4, infatti, non contiene più un comma 1 che proibisca per principio generale il controllo a distanza dei lavoratori, vietando l'uso di impianti a tale scopo. Il nuovo primo comma, anzi, consente espressamente di installare impianti...

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