Accertamento, riscossione e contenzioso 25 Giugno 2025

Il venditore porta a porta non è agente di commercio

Non assume la qualifica di “agente di commercio”, il commerciante “porta a porta” che ricava le sue remunerazioni in netta prevalenza in forma indiretta, cioè attraverso la vendita di altri soggetti a lui collegati (C.G.T. Lombardia, sent. 29.08.2024, n. 2295).

L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un incaricato alle vendite dirette a domicilio riqualificando l'attività di intermediazione svolta per conto della società mandante in attività di agente di commercio; di conseguenza, i compensi maturati venivano assoggettati al regime ordinario previsto per i redditi di impresa con rideterminazione del carico fiscale ai fini Irpef e Irap e contestuale irrogazione delle sanzioni.Il contribuente presentava innanzi la Corte di giustizia tributaria di Milano rituale ricorso avverso il provvedimento impositivo chiedendo annullamento del provvedimento. La Corte di merito adita, con sentenza n. 2939/2023, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, annullando la pretesa impositiva limitatamente alla sola imposta Irap, oltre i relativi interessi e sanzioni, confermando per il resto la legittimità dell’atto impositivo.Il contribuente impugnava la sentenza ribadendo gli originari motivi e chiedeva la parziale riforma della pronuncia per la parte a sé sfavorevole.Pronuncia dei giudici di C.G.T. 2° grado Lombardia n. 2295/2024 - I ragionamenti tecnici avanzati dalla parte in sede di appello hanno convinto i Giudici della XVI sezione della Corte di giustizia tributaria della Lombardia che, con sentenza n. 2295/2024, in parziale riforma della sentenza della Corte di primo grado hanno annullato l’avviso di accertamento. per infondatezza nel merito della pretesa tributaria in quanto “la...

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