Il Legislatore è intervenuto sui requisiti necessari per approvare il piano transattivo proposto dal debitore, sia con riferimento al concordato preventivo, sia per gli accordi di ristrutturazione del debito.
In base a una valutazione di maggior convenienza della proposta dell'indebitato rispetto all'alternativa liquidatoria, il Tribunale può omologare il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche in caso di “mancanza di voto”, o “mancanza di adesione”, dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, qualora l'assenso sia necessario ai fini del perfezionamento della procedura compositiva. Ciò accade se l'adesione degli Enti è determinante per raggiungere le maggioranze stabilite dall'art. 177 L.F. (maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in ipotesi di concordato preventivo con classi, stessa maggioranza nel maggior numero di classi) e dall'art. 182-bis L.F. (maggioranza del 60%).
La valutazione degli Enti creditori (prima) e del Tribunale (successivamente) dovrà quindi essere incentrata sulla maggiore o minore convenienza economica della proposta di transazione (fiscale e previdenziale) rispetto all'alternativa liquidatoria; in tal senso, il nuovo c. 1-bis dell'art. 183-ter L.F. modifica il precedente richiamo alle alternative concretamente praticabili.
Ci si è chiesti quale sia il significato delle espressioni “anche in mancanza di voto del Fisco e degli Enti” ex art. 177 L.F. e “anche in mancanza di adesione del Fisco e degli Enti” ex art. 182-bis L.F.
In sostanza, il Giudice può optare per una ristrutturazione (riduzione) coattiva dei debiti fiscali e previdenziali?
Secondo una tesi “garantista” ciò sarebbe possibile. Il Tribunale potrebbe considerare i crediti del Fisco e degli enti previdenziali ai fini del raggiungimento della soglia del 60% e omologare l'accordo di ristrutturazione sottoscritto dagli altri creditori e le proposte di transazione fiscale e contributiva, sia nel caso in cui tali creditori abbiano omesso di pronunciarsi sule proposte loro formulate, sia nel caso in cui le abbiano rigettate.
Seconda tesi prudenziale, invece, il Tribunale procede all'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti se l'Amministrazione Finanziaria e gli enti previdenziali non si pronunciano sulle proposte di transazione fiscale e contributiva, ma, qualora tali soggetti rigettino tali proposte, il tribunale non può omologarle “coattivamente”.
La dottrina (PwC) propende per la prima delle 2 ipotesi, considerato che la ratio legis della novella intende superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi. Pertanto, le nuove disposizioni autorizzerebbero l'omologa degli istituti finalizzati alla composizione della crisi che dovrebbero trovare applicazione non solo nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e/o gli enti previdenziali non si pronuncino sulle proposte di transazione loro formulate, ma anche quando le rigettino.
A tale linea interpretativa ha aderito il Tribunale della Spezia. Con l'ordinanza 14.01.2021 il collegio ligure ha approvato un accordo di composizione della crisi proposto da un professionista, nonostante il voto contrario e determinante delle Entrate, con una pronuncia che rileva anche in merito alla transazione fiscale attuata nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
