L'art. 2, c. 2 D.Lgs. 472/1997 prescrive che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”, mentre l'art. 11 dello stesso decreto, rubricato “Responsabili per la sanzione amministrativa”, fissa il principio della responsabilità solidale tra la persona fisica che ha commesso la violazione e la persona giuridica, quando la prima ha agito nell'interesse della seconda.
In deroga a tali principi, l'art. 7, c. 1 D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, ha introdotto il criterio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie: “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”; il c. 3 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni di cui al D.Lgs. 472/1997 “si applicano in quanto compatibili”.
Pertanto, relativamente al pagamento delle sanzioni amministrative tributarie, coesistono una “norma generale” che ne stabilisce la riferibilità alla persona fisica, e una “norma eccezionale” secondo cui le sanzioni sono a esclusivo carico della persona giuridica. In ordine alla loro applicabilità, come vanno interpretate queste norme?
La risposta è nell'ordinanza n. 25135/2020 della Corte di Cassazione. Il caso riguarda...