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Lavoro 13 Giugno 2023

Illegittima la videosorveglianza senza accordo sindacale o all’ITL

Il Garante per la privacy (Newsletter 26.05.2023, n. 503) ha ribadito l’illegittimità dell’installazione di sistemi di videosorveglianza senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Sul tema della legittimità dell’installazione di sistemi di videosorveglianza idonei a riprendere i lavoratori durante l’attività lavorativa è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 2.03.2023, documento web n. 9880398, con il quale ha sanzionato un’importante catena internazionale di abbigliamento per aver posizionato, in alcuni punti vendita in Italia, sistemi di videosorveglianza senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa. Nel citato provvedimento, il Garante ha ribadito alcuni concetti. Innanzitutto, “i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso, devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili”. Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato il Codice in materia di...

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