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Diritto 04 Aprile 2023

Illegittima l’intimazione di pagamento se la cartella è annullata

Per la Cassazione (ord. 5546/2023), l’annullamento giudiziale riverbera effetti sulla successiva intimazione di pagamento che, nella sua qualità di atto vincolato all’atto presupposto, non è più idoneo a sorreggere la pretesa erariale.

Una società proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale avverso un'intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, rilevando che la sottostante cartella di pagamento era stata annullata dalla medesima C.T.P. con sentenza passata in giudicato. Il contenzioso giungeva davanti alla Corte di Cassazione che, in accoglimento delle difese della società contribuente, evidenziava che l’intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973, ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento. L'intimazione non costituisce il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario; esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. È, quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 9.11.2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto...

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