Con la sentenza 21.04.2021, n. 10377 la Corte di Cassazione è tornata sulla sospensione del rapporto di lavoro in relazione alla cassa integrazione.
Come noto, la disciplina delle integrazioni salariali rappresenta una deroga alla disciplina del contratto individuale di lavoro subordinato: segnatamente, con la facoltà del datore di lavoro di sospendere in via unilaterale il rapporto di lavoro, la disciplina delle integrazioni salariali prevede la sostituzione delle integrazioni salariali, appunto, alla retribuzione per lo stesso periodo di sospensione.
Tuttavia, il prospettato effetto derogatorio alla disciplina del contratto individuale di lavoro subordinato, sia per quanto riguarda la facoltà del datore di lavoro di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda la sostituzione della prestazione previdenziale alla retribuzione, non si riconnette direttamente al verificarsi dell'evento (quale, ad esempio, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichino una temporanea eccedenza di personale), che costituisce il presupposto per l'accesso al trattamento di integrazione salariale, ma suppone, altresì, l'ammissione effettiva dei lavoratori al medesimo trattamento, mediante provvedimento amministrativo discrezionale e costitutivo.
Prima di tale provvedimento, quindi, il datore di lavoro che sospende unilateralmente il rapporto di lavoro senza averne la facoltà, lo fa a proprio...