Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Febbraio 2024
Illegittimo l’atto per R&S notificato oltre i termini ordinari
È illegittimo l’atto di recupero di un credito ricerca e sviluppo notificato oltre i termini ordinari di accertamento in quanto ritenuto inesistente dall’Amministrazione Finanziaria. La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia annulla l’atto per decadenza dei termini.
Una società contribuente si vedeva notificare un atto di recupero relativo a un credito per ricerca e sviluppo (R&S), ritenuto presuntamente inesistente, in quanto non indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di utilizzo in compensazione.
Il giudizio di primo grado accoglieva il ricorso e precisava che:
il credito d’imposta in oggetto era stato indicato correttamente nella dichiarazione dei redditi 2009, anno d’imposta 2008;
non si è in presenza di un credito inesistente, bensì di un credito esistente in quanto non è contestata l’esistenza degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dalla società.
In conseguenza a ciò l’Ufficio formulava atto di appello per la riforma della sentenza.
I giudici di secondo grado, con la sentenza n. 164/2024, nel confermare la sentenza di prime cure, hanno riconosciuto le ragioni della società e, in particolare, hanno ritenuto dirimente il motivo, squisitamente di diritto, della decadenza dei termini dell’azione accertatrice in quanto l’atto di recupero era stato notificato non entro gli ordinari termini di 5 anni, ma entro l’8° anno.
La sentenza in particolare afferma che il credito non può essere qualificato come inesistente perché:
la contribuente ha correttamente indicato il credito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di genesi del...