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Diritto
10 Novembre 2023
Illegittimo l’avviso fondato su intercettazioni non riprodotte in atto
L’avviso di accertamento che si fonda su intercettazioni telefoniche richiamate, ma non riprodotte in atto e non conoscibili dal contribuente, è illegittimo per vizio motivazionale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia n. 187/1/2023 si è occupata dell’impugnazione, da parte di un contribuente, di alcuni avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione Finanziaria in seguito a un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica.
Le indagini da cui trae origine il procedimento penale contenevano alcune intercettazioni telefoniche che, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, avevano anche risvolti dal punto di vista erariale e in particolare venivano contestati redditi non sottoposti a tassazione per l’esercizio abusivo di commercio di orologi e di preziosi. Gli avvisi di accertamento fondavano la propria motivazione sul contenuto di tali intercettazioni e sulle dichiarazioni di terzi.
Il ricorrente si difendeva nel merito, deducendo carenza di motivazione degli avvisi per violazione dell’art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), in quanto l’intera motivazione si fondava su intercettazioni e dichiarazioni di terzi non riprodotte in atti e che quindi avevano reso difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso del contribuente affermando che l’Agenzia delle Entrate ha fondato la propria pretesa su intercettazioni non note e neppure conoscibili da parte del contribuente, perché coperte da segreto istruttorio in sede penale. Intercettazioni che non sono state riportate negli avvisi di...