Non è sufficiente che si sia posto in essere un atto illegittimo di trattamento dei dati personali per ottenere il ristoro dei danni, ma è necessario che si provino i danni concretamente subiti.
Una società aveva proposto il ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che la banca aveva illegittimamente segnalato una posizione di sofferenza alla Centrali rischi (CRIF), con la conseguente condanna al risarcimento a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla pubblicazione della sentenza e alle spese. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda. Giunta la causa in Cassazione, la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I^, 8.01.2019, n. 207) ha affermato importanti principi.
Quanto all'onere della prova, alla stregua degli artt. 15 D.Lgs. n. 196/2003 e 2050 C.C., su colui che agisce per l'abusivo utilizzo dei propri dati personali incombe soltanto (seppure in via preliminare rispetto alla prova della mancanza di colpa del danneggiante), l'onere di provare il danno patito, in quanto riferibile al trattamento del dato personale; il danno, e in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata e adeguata deduzione dell'interessato. Come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re...