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Consulenza aziendale, commerciale e marketing 18 Settembre 2026

Immagini, video e audio: quando l'etichettatura?

Per i contenuti multimediali l’obbligo scatta se si producono “deepfake”. Vediamo cosa sono.

I criteri e le esenzioni che abbiamo visto applicabili ai testi prodotti con l’AI non si applicano ai contenuti multimediali prodotti con l’AI. Per questi ultimi, non conta se i contenuti multimediali sono di interesse pubblico, non conta se hanno finalità informativa e non conta se sono stati resi pubblici oppure no. Conta una cosa sola, intorno alla quale gira tutto: se sono “deepfake”. In sostanza, la necessità di etichettare il contenuto multimediale nasce se lo stesso può creare in chi vede o ascolta l’equivoco di pensare che sia vero. L’etichettatura, cioè il disclaimer o frase con cui si avverte l’utente che sta vedendo o ascoltando un contenuto prodotto o manipolato con l’AI, serve a chiarirgli sin da subito che non è un contenuto vero.Facciamo ora un passo indietro e vediamo qual è la definizione di “deepfake” che dà la normativa (art. 3, punto 60 AI ACT): “un contenuto audio, di immagini o video generato o manipolato dall’AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona”.Le Linee guida della Commissione Europea del 20.07.2026 hanno scomposto questa definizione in 4 criteri che devono ricorrere insieme per integrare la fattispecie del “deepfake”: una somiglianza apprezzabile; un soggetto che esiste o potrebbe verosimilmente esistere; si deve trattare di persone, oggetti, luoghi, entità o eventi; il risultato deve apparire falsamente...

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