L’acquisto di un veicolo all’estero può comportare, prima dell’immatricolazione in Italia, un adempimento Iva ulteriore rispetto alla normale liquidazione periodica. La disciplina, di natura antifrode, è dettata dall’art. 1, c. 9 D.L. 262/2006, che subordina l’immatricolazione o la successiva voltura dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario alla verifica del corretto assolvimento dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 778/2021 e nella risoluzione n. 344/E/2008, chiarisce che la domanda di immatricolazione (o di successiva voltura) deve essere corredata da copia del Mod. F24 recante, per ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna. Si tratta di un adempimento distinto dalla liquidazione periodica, finalizzato a documentare, ai fini dell’immatricolazione, l’avvenuto assolvimento dell’imposta sul primo trasferimento interno del bene; l’Iva versata con F24 è poi detraibile/compensabile secondo le ordinarie regole di cui agli artt. 19 e ss. D.P.R. 633/1972.
La procedura coinvolge i veicoli, nuovi o usati, oggetto di acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38, D.L. 331/1993 solo quando ricorrano congiuntamente la soggettività Iva dell’acquirente e del cedente identificato in altro Stato membro, l’onerosità dell’operazione e il trasferimento del veicolo da un altro Stato UE all’Italia. Rimangono espressamente esclusi i mezzi commercializzati con applicazione del regime del margine.
Una particolarità riguarda il rivenditore che acquista il veicolo in un altro Stato UE e decide di immatricolarlo prima ancora di venderlo. In questo caso, non essendo ancora avvenuta la prima cessione interna, l’imposta deve essere determinata sul prezzo di vendita del veicolo, stabilito ai sensi dell’art. 14, c. 3 D.P.R. 633/1972, ovvero, in mancanza, sul valore normale.
Completamente differente è il trattamento dei veicoli importati da Paesi extra-UE (inclusi quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo ma non all’Unione Europea). In tali casi non trova applicazione il Mod. F24 di cui all’art. 1, c. 9 D.L. 262/2006: l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della documentazione doganale attestante l’assolvimento dei dazi e dell’Iva all’importazione.
Per gli esportatori abituali ai sensi dell’art. 8, c. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972, la disciplina si articola distintamente a seconda che l’operazione configuri un acquisto intracomunitario ovvero un’importazione. In caso di importazione, l’esportatore abituale può avvalersi della facoltà di importare senza applicazione dell’Iva, mediante utilizzo del plafond Iva e previa trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento ai sensi dell’art. 1, c. 1 D.L. 746/1983; in tale ipotesi, ai fini dell’immatricolazione, non è dovuto il versamento dell’imposta. In caso di acquisto intracomunitario di veicoli da immatricolare in Italia, invece, la qualifica di esportatore abituale non esonera dall’applicazione della procedura speciale ex D.L. 262/2006 sopra richiamata e resta, pertanto, dovuto il versamento dell’Iva mediante Mod. F24.
Infine, particolari regole sono previste quando il veicolo transita attraverso un deposito Iva.
In tali situazioni occorre ricostruire le modalità con cui l’imposta è stata assolta al momento dell’estrazione (cessione interna, importazione, acquisto intracomunitario, ecc.) e produrre la relativa documentazione (F24, modelli doganali, fatture, registri di magazzino Iva) ai fini dell’immatricolazione, in coerenza con la natura dell’operazione che ha determinato l’uscita del bene dal regime sospensivo.
