Immobiliare 29 Maggio 2025

Immobile locato a uso abitativo non costituisce bene strumentale

La Cassazione, con sentenza n. 13755/2025, ha accolto il ricorso erariale per violazione degli artt. 43, c. 2 del Tuir, 19 D.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., censurando la C.T.R. per aver qualificato l’immobile come strumentale solo in base a categoria A/10 e uso locativo.

Nella prospettiva erariale gli immobili strumentali sarebbero solo quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa e il giudice di appello non avrebbe compiuto alcun accertamento in ordine alla concreta utilizzazione dell’immobile considerato che, in ogni caso, l’onere di fornire la prova della strumentalità, sempre per il patrocinio erariale, grava sul contribuente. Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte, la quale, dopo aver proceduto a un’inventariazione di sintesi della categoria degli immobili merce (destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa), degli immobili patrimonio (destinati al mercato locativo) e degli immobili strumentali (destinati alla produzione), ha rappresentato che il raccordo degli immobili nell’una o nell’altra categoria dipende dalla destinazione economica impressa, sottolineando che “i beni immobili non strumentali, né riconducibili ai beni-merce raccordano il regolamento fiscale all’art. 90 del Tuir che prevede l'indeducibilità dei relativi costi e il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari.Essi vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma...

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