HomepageDirittoImmobile non conforme alle norme urbanistiche: risarcimento del danno
Diritto
05 Settembre 2022
Immobile non conforme alle norme urbanistiche: risarcimento del danno
In tema di vendita, non si sottrae alla garanzia di cui all'art. 1489 c.c. il venditore di un immobile non conforme alle norme urbanistiche che ha taciuto la violazione, salvo non dimostri che l’acquirente ne aveva effettiva conoscenza.
La Cassazione civile sez. III, nella sentenza 9.07.2020, n.14595, interviene in tema di vendita di un immobile non conforme alle norme urbanistiche, riaffermando il principio che alla garanzia di cui all’art. 1489 c.c., concernente gli oneri ed i diritti dei terzi che, non essendo apparenti, non siano stati dichiarati nel contratto (salvo che il compratore non ne abbia avuto conoscenza), non può sottrarsi il venditore che tali oneri o diritti abbia taciuto, a meno che egli non provi l'effettiva conoscenza della controparte.
A questo punto bisogna distinguere l’ipotesi del trasferimento di un bene immobile completamente abusivo, perché privo del permesso a costruire, dall’ipotesi della vendita del bene regolarmente assentito dal Comune, ma con variazioni rispetto al titolo abitativo, senza che le stesse siano state sanate. Nel 1° caso, la vendita è nulla; nel 2° caso, invece, si applica la garanzia prevista dall’art. 1489 c.c., perché l’acquirente è soggetto all’azione sanzionatoria della Pubblica Amministrazione. Di questa garanzia si occupa la sentenza in esame.
Il venditore, pertanto, garantisce l’acquirente per la non conformità parziale alle norme urbanistiche del bene. Per questa garanzia, non è necessario (in ragione dell'applicabilità delle disposizioni generali in tema di inadempimento delle obbligazioni) che il venditore sia in malafede, essendo...