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Diritto 16 Aprile 2020

Immobile strumentale del committente e disciplina sugli appalti

Ci si chiede se nella categoria degli “altri beni strumentali” possa rientrare l'immobile del committente ove è svolta la prestazione dell'impresa appaltatrice.

Il decreto fiscale 2019 (D.L. 124/2019), convertito in L. 19.12.2019, n. 157, ha introdotto una nuova normativa sulle ritenute e compensazioni effettuate nell'ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200.000 euro in presenza di determinate condizioni. Uno dei presupposti di applicazione della normativa prevede che i contratti di affidamento delle opere devono essere caratterizzati da: - prevalente utilizzo di manodopera; - prestazione svolta presso le sedi di attività del committente; - utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E/2020, al punto 3.2.5, si sofferma sul concetto di “utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma” con prevalente impiego della manodopera in servizio presso la sede del committente. I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude, precisa la direttiva ministeriale, che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali. La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione. È in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli...

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