La giurisprudenza di Cassazione ha consolidato un orientamento univoco: il soggetto passivo è sempre il trustee e la coincidenza possessore-residente non può ravvisarsi in capo ai beneficiari.
La questione relativa all'applicabilità dell'esenzione Imu agli immobili conferiti in trust rappresenta uno dei nodi interpretativi più dibattuti della fiscalità immobiliare italiana, oggi tuttavia risolto in modo pressoché definitivo dalla giurisprudenza di legittimità. Il tema assume particolare rilevanza pratica nelle situazioni, tutt'altro che infrequenti, in cui il disponente o i beneficiari del trust continuino ad abitare stabilmente nell'immobile segregato, mantenendovi la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'interrogativo che sorge spontaneo riguarda la possibilità di invocare il beneficio fiscale previsto per l'abitazione principale, considerato che i requisiti sostanziali della residenza e della dimora risultano effettivamente soddisfatti, sebbene da soggetti diversi dal titolare formale del diritto di proprietà.La disciplina vigente dell'Imposta Municipale Propria individua quale presupposto impositivo il possesso di immobili e stabilisce che per abitazione principale debba intendersi l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. È opportuno considerare che l'esenzione Imu per l'abitazione principale è riconosciuta in via esclusiva alle persone fisiche che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sull'immobile e che abbiano ivi fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica. Inoltre, nel caso di un immobile segregato in un...