Imposte dirette 25 Marzo 2025

Impatriati, chiarita l’elevata qualificazione e specializzazione

La laurea come alternativa all’esperienza per soddisfare il requisito dell’alta specializzazione richiesto nel regime degli impatriati. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia di primo grado di Ancona nella sentenza 19.02.2025, n. 75.

Con riferimento al requisito soggettivo applicabile ai beneficiari del regime impatriati, i soggetti altamente qualificati devono possedere un titolo di istruzione superiore. Deve intendersi come tale quello relativo agli studi successivi al conseguimento del diploma di maturità, ovvero un titolo universitario o equiparato. Lo ha precisato la Corte di Giustizia di primo grado di Ancona nella sentenza 19.02.2025, n. 75.Con riferimento al regime dei lavoratori impatriati (ex art. 16 D.Lgs. 147/2015), nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E/2017, la specifica dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (requisito che, com’è noto, può assumere rilevanza per coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023) è stato, da sempre, fonte di numerosi dubbi interpretativi. Sulla questione, nella citata circolare n. 17/E/2017 (paragrafo 3.3), l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto (richiamando testualmente la relazione al decreto attuativo D.M. 26.05.2016) il soddisfacimento del requisito in esame per coloro che, alternativamente, sono in possesso di quanto previsto per l’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. a), nn. 1) e 3) D.Lgs. 6.11.2007, n. 206 o hanno conseguito un titolo di istruzione superiore rilasciato da un’autorità competente che attesti:1) il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno...

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