Imposte dirette 29 Maggio 2025

Impatriati e rapporti di lavoro sospesi: chiarite le conseguenze

La sottoscrizione di un “patto di sospensione del rapporto di lavoro” con il datore di lavoro italiano non costituisce, di per sé, causa ostativa all’accesso al regime agevolativo, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma.

In tema di regime agevolato per i lavoratori impatriati, la sottoscrizione di un “patto di sospensione del rapporto di lavoro” con il datore di lavoro italiano non costituisce, di per sé, causa ostativa all’accesso al regime agevolativo, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 27.05.2025, n. 142.Nel caso esaminato, un contribuente, cittadino italiano, dopo essere stato impiegato in Italia dalla società Alfa, veniva distaccato all’estero per diversi anni presso la società Beta. Nel corso del 2023, al fine di avviare una nuova collaborazione con la società Beta all’estero, veniva stipulato un patto di sospensione del rapporto di lavoro con la società Gamma (subentrata nel rapporto con Alfa). Durante questo periodo di sospensione, senza alcun obbligo retributivo, assicurativo o previdenziale a carico di Gamma, il contribuente (iscritto all’AIRE dal 19.05.2023) lavorava per la società Beta. Volendo rientrare nel 2026 per riprendere il lavoro con Gamma, in sede d’interpello è stato chiesto di chiarire la possibilità di considerare il “patto di sospensione” sottoscritto quale evento in grado di impedire l’accesso al regime agevolato per lavoratori impatriati.Com’è noto, l’art. 5 D.Lgs. 209/2023, in vigore dal 29.12.2023, prevede un’agevolazione fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 2024, applicabile a...

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