Imposte dirette 17 Marzo 2025

Impatriati: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione Finanziaria, con 4 risposte a interpelli del 12.03.2025, ha approfondito il tema del nuovo regime degli impatriati, relativamente all’elevata qualificazione o specializzazione professionale, al periodo minimo di permanenza all’estero e alla residenza fiscale.

Il nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati è applicabile anche a coloro che non hanno mai avuto la residenza fiscale in Italia, purché soddisfino tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Tra le principali condizioni, il reddito massimo agevolabile è fissato a 600.000 euro annui e non deve essere riproporzionato in base ai mesi di residenza nel primo anno di trasferimento.Uno dei requisiti chiave per accedere alle agevolazioni è l’elevata qualificazione o specializzazione professionale. Per determinare se un contribuente rientra in queste categorie, è necessario fare riferimento all’art. 27-quater del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), recentemente modificato dal D.Lgs. 209/2023.L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte agli interpelli nn. 70, 71, 72 e 74 pubblicate il 12.03.2025, ha ribadito che l’interpretazione di questa normativa non rientra tra le sue competenze, essendo una questione di natura tecnica gestita da altre amministrazioni. Tuttavia, è stato chiarito che, nonostante il riferimento al D.Lgs. 108/2012 nel D.Lgs. 209/2023, il parametro normativo corretto per la valutazione resta la versione aggiornata del citato art. 27-quater.Un altro aspetto rilevante che è stato precisato ha riguardato il lavoro autonomo. Se un impatriato avvia un’attività autonoma in Italia per un’azienda appartenente al gruppo in cui era impiegato all’estero prima del rientro, il periodo minimo di permanenza fuori dal Paese...

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