Impatriati: qualificazione non di competenza dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione Finanziaria non ha competenza per valutare il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007 per accedere al regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati.
Le normative per i lavoratori impatriati, infatti, non rientrano nell’ambito fiscale e richiedono valutazioni di natura tecnica che spettano ad altre amministrazioni. Inoltre, la possibilità di beneficiare della riduzione della base imponibile prevista per chi ha figli minorenni può essere richiesta da entrambi i genitori. Questi chiarimenti emergono dalle risposte agli interpelli 28.02.2025, nn. 53 e 55 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Nella risposta n. 55 relativa alla qualificazione professionale, il soggetto istante possedeva una licenza per comandare navi di stazza lorda pari o superiore a 3.000 GT, rilasciata da una Capitaneria di porto, oltre a una certificazione specialistica richiesta dall’Isps Code per il ruolo di company security officer. Il quesito riguardava la necessità di combinare il possesso di un titolo di istruzione superiore triennale con una qualifica appartenente ai livelli 1, 2 o 3 della classificazione Istat CP 2011 per poter accedere al regime agevolato per impatriati. Il dubbio principale nasceva dal fatto che, in Italia, la licenza per comandante di nave non è equiparata a una laurea. Di conseguenza, il contribuente riteneva che, in assenza dei requisiti formali (titolo di studio e qualifica professionale), la sola natura altamente qualificata delle mansioni svolte potesse essere sufficiente per rientrare nel regime agevolato.Sulla tematica l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini dell’individuazione dei requisiti...