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Diritto
03 Marzo 2023
Impedimenti ispettivi nell'occultamento della contabilità
Ostacolare il regolare esercizio dell’azione ispettiva è una condizione sufficiente per condurre all’incriminazione per occultamento o distruzione della contabilità.
L’impossibilità, anche solo relativa, nella ricostruzione del volume d’affari e della posizione reddituale, rappresenta un fattore di per sè idoneo a configurare l’illecito di occultamento della contabilità. Partendo dal dato normativo, possiamo affermare che l’impostazione dell’art. 10, D. Lgs. 74/2000, scaturisce essenzialmente dall’esigenza di tutelare non solo il rischio di evasione, ma anche quella che può essere definita come l’efficienza e la regolare funzionalità dell’apparato accertativo esperito dagli organi preposti dell’Amministrazione finanziaria, in particolare Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
In quest’ottica, l'impossibilità di procedere alla ricostruzione dell’ammontare del reddito o determinazione del volume d’affari, scaturente dalla distruzione o dall’occultamento dei documenti contabili, integra un elemento costitutivo del reato in oggetto. Tuttavia questa “impossibilità” può e deve essere intesa in maniera non necessariamente assoluta, sussistendo il reato anche quando è possibile procedere, per l'accertamento fiscale, mediante l'acquisizione della documentazione occultata presso soggetti terzi o reperendola anche aliunde. In questo caso anche una momentanea impossibilità (rectius: relativa) rileva ai fini della integrazione dell’illecito.
Nei termini appena...