HomepageLavoroImpedimento alla vigilanza, l’art. 452-septies c.p.
Lavoro
20 Aprile 2023
Impedimento alla vigilanza, l’art. 452-septies c.p.
Analizziamo i risvolti derivanti dall’articolo introdotto nel 2015, in relazione ai nuovi poteri attribuiti nel 2021 agli organi di vigilanza dell’INL in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In una disamina delle dinamiche che si possono creare nell’ambito di un accertamento degli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non è da escludere (per quanto sia da evitare) una reazione scomposta degli ispezionati. Vedremo oggi come tra i tanti rimedi già esistenti, prende corpo e forza la possibile denuncia penale ai sensi del nuovo art. 452-septies c.p., introdotto nel 2015 nell’ambito della riforma o meglio della riconsiderazione dei reati ambientali.
Non che mancassero già da prima possibili rimedi all’impedimento o all’ostacolo alla vigilanza: ricordiamo in via generale gli artt. 336 e 337 c.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), o alcuni rimedi più specifici in caso di rifiuto di fornire le generalità (art. 496 c.p.) o notizie legalmente richieste (art. 4, c. 7 L. 628/1961). A questi si aggiungono le sanzioni amministrative e ricordiamo tra altre l’impedimento della vigilanza in materia previdenziale, che prevede sanzioni piuttosto pesanti (a titolo di sanzione amministrativa, una somma da 1.290 a 12.910 euro).
Ritornando al nostro tema, l'art. 452-septies è collocato nel titolo VI bis del Codice penale ("Dei delitti contro l'ambiente"), è rubricato “impedimento al controllo” e il dispositivo recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o...