La disciplina sui contanti è cambiata 11 volte dal 2002 a oggi, fino all’attuale limite generale fissato a 4.999,99 euro. Per importi pari o superiori a 5.000,00 euro è obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, come modificato dall’art. 1, c. 384 L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), in vigore dal 1.01.2023, che ha elevato la soglia dei precedenti 2.000,00 euro. La norma si applica non soltanto ai pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi, ma anche a donazioni, prestiti e finanziamenti tra familiari o privati. È inoltre vietato il frazionamento artificioso di un’operazione unitaria in più pagamenti inferiori alla soglia consentita.
Non esiste invece un limite legale ai prelievi o ai versamenti di contante sul proprio conto corrente bancario o postale. Tuttavia, gli intermediari finanziari sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e devono valutare eventuali operazioni sospette da segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). In tale ambito assumono particolare rilievo operazioni frequenti, frazionate o di importo elevato, anche superiori a 10.000,00 euro complessivi mensili.
È prevista una specifica deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia e non aventi cittadinanza italiana, né di uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. In tali casi è consentito il pagamento in contanti fino al limite di 15.000,00 euro, ai sensi dell’art. 3 D.L. 2.03.2012, n. 16, convertito dalla L. 26.04.2012, n. 44. Per poterne beneficiare, l’esercente deve preventivamente trasmettere all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica, indicando il conto corrente sul quale saranno versate le somme incassate.
Al momento dell’operazione, il cedente o prestatore deve acquisire copia del passaporto del cliente e una dichiarazione sostitutiva attestante la cittadinanza estera e la residenza fuori del territorio dello Stato. Il denaro contante incassato deve poi essere versato sul conto corrente dell’esercente entro il 1° giorno feriale successivo all’operazione, consegnando all’intermediario finanziario copia della comunicazione preventiva inviata all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l’art. 1, c. 437 L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha aumentato da 1.000,00 a 5.000,00 euro il limite oltre il quale i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio e turismo sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti per operazioni legate al turismo effettuate da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato. La comunicazione annuale deve essere effettuata entro il 10.04 dell’anno successivo dai soggetti con liquidazione Iva mensile ed entro il 20.04 dai soggetti trimestrali.
In caso di violazione dei limiti all’uso del contante si applicano le sanzioni amministrative previste all’art. 63 D.Lgs. 231/2007. Per trasferimenti entro la soglia di 250.000,00 euro, la sanzione va da 1.000,00 a 50.000,00 euro; per importi superiori a 250.000,00 euro, è compresa tra 5.000,00 e 250.000,00 euro. La violazione può essere contestata sia al soggetto che effettua il pagamento, sia a quello che riceve il denaro contante in violazione della normativa.
