Con un'articolata risposta all'istanza di interpello 5.02.2020, n. 21 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dell'imposta di bollo per i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso trasmessi ai propri tesorieri dagli enti locali. Il documento affronta un argomento sul quale da decenni aleggia un forte contrasto interpretativo e conseguente vasta difformità applicativa nelle banche facenti le funzioni di tesorieri.
Con l'interpello, un Comune ha rappresentato all' Agenzia delle Entrate che per i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso applica il regime di esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 27 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972: "Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni". L'esenzione opera in quanto il tesoriere del Comune è agente contabile dell'ente medesimo (art. 93, c. 2 D.Lgs. 267/00). Su tale aspetto nodale l'Agenzia delle Entrate ha tacitamente preso atto dell'interpretazione esplicitata dal Comune, avallando quindi una tesi, quella dell'esenzione, che nel passato, come accennato, è stata in prevalenza disattesa da enti locali e tesorieri.
La tesi contraria, in particolare, era avallata dalle “vecchie” risoluzioni ministeriali n. 311024 e 291680, ambedue del...